I disabili e i loro familiari non pagano il bollo auto

Anche per il 2018 i disabili sono esonerati dal pagamento del bollo per l’automobile. Chi rientra nelle categorie normate dalla legge 104, ovvero la legge-quadro del 5 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, ha infatti diritto all’esenzione di questo tributo, la tassa automobilistica (in precedenza denominata anche tassa di circolazione), che i possessori dei veicoli o dei motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana devono versare annualmente alla Regione di residenza. Per poter richiedere questa agevolazione è però necessario rispettare determinati  requisiti.

Per richiedere l’esenzione si deve possedere il tesserino che certifica la disabilità
Innanzitutto il soggetto interessato deve essere in possesso di un tesserino che viene rilasciato alle persone disabili o invalide anche temporaneamente. L’emissione del tesserino però non ha come conseguenza diretta l’esenzione dal pagamento del bollo, che non spetta a tutti gli invalidi, ma solo a determinate categorie di portatori di handicap. Come ad esempio le persone sorde o non vedenti, i disabili con handicap mentali, o con gravi capacità di deambulazione, e gli invalidi con ridotte capacità motorie.

L’esenzione può essere richiesta anche dai familiari degli invalidi

L’esenzione bollo può essere richiesta anche dai familiari degli invalidi, ma solo nel caso in cui dimostrino di aver a carico il disabile stesso. Inoltre, quest’ultimo non deve superare un reddito annuo pari a  2.840,51 euro. Ovviamente l’agevolazione sul pagamento del bollo riguarda i veicoli utilizzati per favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap, o gli invalidi, a carico del familiare a cui è intestata l’auto. Per quanto riguarda il mezzo, riporta una notizia Adnkronos, rientrano in questa categoria i mezzi con cilindrata fino a 2000 centimetri cubi per quanto riguarda i motori a benzina, e 2800 centimetri cubi per i motori diesel.

La richiesta di esenzione va inoltrata entro tre mesi dalla scadenza del bollo

Per procedere con la domanda di esenzione si deve procedere inoltrando la richiesta all’Agenzia delle Entrate della propria Regione entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto.

Per gli anni successivi però non è più necessario presentare nuovamente la domanda, a patto che i presupposti per la richiesta siano rimasti invariati. In caso contrario, ovvero se i requisiti dovessero essere cambiati, o venissero meno o ancora, se si decidesse di vendere l’auto, l’intestatario del veicolo sarebbe obbligato a comunicare i cambiamenti avvenuti all’Agenzia delle Entrate.